
Il nuovo Regolamento modifica le appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII a cui rimandano le restrizioni collegate alle voci 28, 29 e 30 (che vietano l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B), a seguito dell’inserimento di nuove sostanze in Allegato VI con classificazione armonizzata come CMR (Regolamenti delegati (UE) 2020/1182 e (UE) 2021/849).
Le restrizioni avranno effetto parallelamente all’obbligo di applicazione dei suddetti regolamenti, ovvero entro il 1° marzo 2022 e il 17 Dicembre 2022 rispettivamente.
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