D&S - WS&E: Due aziende, un'unica entità per dare SOLUZIONI

Faq

Faq

SETTORE CHIMICO

Domande e risposte

Per la maggior parte dei processi REACH, CLP e BIOCIDI è necessario includere nei dossier le seguenti informazioni per identificare chiaramente la sostanza:

  • Nome della sostanza e identificativi correlati (nome IUPAC, n° EINECS o ECLINS e n° CAS).
  • Formule molecolari e strutturali.
  • Informazioni sulla composizione e sulla purezza della sostanza.
  • Dati spettrali e altre informazioni analitiche per verificare l’identità e la composizione della sostanza.

Il Reach si applica a tutte le sostanze chimiche, in quanto tali o facenti parte di un preparato o di un articolo, fabbricate, importate o utilizzate nella Comunità Europea in quantità superiore ad 1 tonnellata annua.

Esclusioni:

Il Reach non si applica:

  • Alle sostanze radioattive.
  • Alle sostanze soggette a controllo doganale purché non siano sottoposte ad alcun trattamento o ad alcuna trasformazione, e che siano in deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco in vista di una riesportazione, oppure in transito.
  • Alle sostanze intermedie non isolate.
  • Ai rifiuti.
  • Al trasporto per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo di sostanze pericolose in quanto tali e in quanto componenti di preparati.

Sostanze considerate registrate:

Per tutti (ma solo per il quantitativo destinato a quell’uso)

  • Sostanze utilizzate nei prodotti fitosanitari
  • Sostanze utilizzate in prodotti biocidi

Solo per particolari aziende che hanno notificato delle sostanze secondo la Direttiva 67/548/CEE (che possono tuttavia necessitare di informazioni aggiuntive se per esempio si passa ad una fascia di tonnellaggio superiore).

 Esenzioni:

Esenzione dall’obbligo di registrazione (Titolo II):

  • Medicinali per uso umano o veterinario
  • Sostanze utilizzate in alimenti o in alimenti per animali anche se utilizzati come additivi o sostanze aromatizzanti
  • Le sostanze elencate nell’allegato IV in quanto presentano un rischio minimo
  • Le sostanze elencate nell’allegato V
  • Le sostanze re-importate all’interno della Comunità europea senza aver subito variazioni a condizione che ciò venga dimostrato e che siano state fornite le informazioni tramite la scheda dati di sicurezza
  • Le sostanze recuperate a condizione che non siano intervenute variazioni.
  • Polimeri.

Esenzione dal titolo IV (informazioni all’interno della catena di approvvigionamento) ovvero scheda dati di sicurezza o informazioni sulla sicurezza chimica per i preparati allo stato finito, destinati all’utilizzatore finale:

  • Medicinali per uso umano o veterinario.
  • Prodotti cosmetici.
  • Dispositivi e alimenti per animali, anche se utilizzati:
    • come additivi in prodotti alimentari;
    • come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari;
    • come additivi negli alimenti per animali;
    • nell’alimentazione degli animali.

Ai sensi del Regolamento Reach è definito un polimero se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Presenza di almeno 3 unità monomeriche
  • Più del 50% è rappresentato da molecole polimeriche
  • Nessuna molecola rappresenta più del 50% del peso

I polimeri sono esenti dalla registrazione Reach ma non dall’autorizzazione e dlla notifica della classificazione ed etichettatura se risulano rispondere ai criteri del Regolamento CLP.

Tuttavia le unità monomeriche dovranno essere registrate se sono soddisfatte le seguenti due condizioni:

  • Il polimero contiene più del 2% di una unità monomerica o altre sostanze
  • La quantità totale di una unità monomerica supera la tonnellata annua

Le sostanze SVHC – Substances of Very High Concern – sono sostanze individuate dal Regolamento Reach (art.57) come sostanze estremamente preoccupanti. Le sostanze possono essere identificate come SVHC se sono riconosciute le seguenti proprietà:

  • Sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B.
  • Sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
  • Distruttori endocrini.

Quando uno Stato membro o ECHA, su richiesta della commissione, propone una sostanza come SVHC, questa viene inclusa nell’elenco delle sostanze candidate all’autorizzazione Reach, la Candidate List.

Quando una sostanza SVHC è inclusa nella Candidate List scattano alcuni obblighi giuridici per le aziende che fabbricano, importano o utilizzano queste sostanze nell’UE.

Nell’ambito dell’attuazione del Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’economia circolare, la Direttiva Quadro sui Rifiuti (WFD), direttiva UE  2018/854, ha conferito a ECHA il compito di sviluppare un database con le informazioni sugli articoli contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) incluse nell’elenco delle sostanze della Candidate List.

Tale database è stato denominato SCIP, acronimo di Substances of Concernc In Products.

Obiettivi:

  • Ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose sostenendo la sostituzione delle sostanze preoccupanti negli articoli immessi sul mercato dell’UE.
  • Mettere a disposizione le informazioni per migliorare ulteriormente le operazioni di trattamento dei rifiuti.
  • Consentire alle autorità di monitorare l’uso di sostanze preoccupanti negli articoli e avviare azioni adeguate durante l’intero ciclo di vita degli articoli, anche nella fase di smaltimento.

Obblighi:

A partire dal 5 Gennaio 2021, tutte le aziende che forniscono articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti), contenenti sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) incluse nell’elenco delle sostanze della Candidate List in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso, sul mercato dell’Unione Europea, dovranno presentare informazioni su questi articoli a ECHA tramite tale nuovo database SCIP.

Il database SCIP garantisce che le informazioni siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche nella fase dei rifiuti, e verranno quindi messe a disposizione degli operatori dei rifiuti e dei consumatori.

REACH-IT è il sistema informatico centrale a disposizione dell’industria, delle autorità competenti degli Stati membri e dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, per presentare e gestire i dati e i fascicoli in modo sicuro. Ciascuno di questi tre soggetti ha accesso a funzioni specifiche di REACH-IT utili per adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti. REACH-IT fornisce inoltre un canale di comunicazione sicuro tra le suddette parti per aiutarle a coordinare il trattamento e la valutazione dei dati e dei fascicoli.

Il regolamento CLP impone ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle di sostanze o di miscele, di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima dell’immissione sul mercato. Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati ad altri attori della catena d’approvvigionamento, inclusi i consumatori.

L’obbligo di notifica previsto dal regolamento CLP impone ai fabbricanti e agli importatori di trasmettere le informazioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle sostanze che immettono sul mercato all’inventario C&L tenuto dall’ECHA.

 

Tutti i biocidi necessitano di un’autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato; inoltre, i principi attivi in essi contenuti devono essere stati precedentemente approvati.

Nel caso di più registranti per la stessa sostanza (rispondente agli stessi criteri di sameness), il Reach prevede una trasmissione comune dei dati dove un dichiarante capo-fila (Lead Registrant) provvede alla presentazione del dossier completo (studi, sommari e CSR) per conto anche di tutti gli altri registranti; ciascun registrante successivo (Member registrant) trasmetterà poi separatamente i dati individuali di registrazione (produzione, quantitativi, siti produttivi, eventuali usi non considerati nel main dossier…) potendo fare riferimento, per tutto il resto, al dossier principale. Sarà poi ECHA stessa che comunicherà al potenziale registrante che avrà presentato un dossier di inquiry su una data sostanza, se esistano altri registranti o potenziali registranti e i rispettivi contatti.

L’accesso ai dati può avvenire con due modalità:

  • Entrando a far parte del Consorzio (qualora lo stesso sia ancora aperto a nuovi membri) e quindi acquisendo la proprietà dei dati elaborati e degli studi eseguiti.
  • Acquistando la cosiddetta “Lettera di Accesso” grazie alla quale si acquisisce il diritto a far riferimento al dossier principale per la propria registrazione ma senza avere la proprietà dei dati.

In entrambe i casi il pagamento deve essere calcolato sui dati necessari in funzione della fascia di tonnellaggio per cui si richiede la registrazione. Solo dopo il saldo della propria quota, il potenziale registrante riceverà il “token” per poter attivare la propria membership alla registrazione congiunta.

In Corea del Sud le sostanze chimiche sono regolamentate dalla Korean Chemical Control Act (CCA). Ai sensi dell’articolo 9 del CCA chiunque intenda fabbricare o importare un prodotto chimico deve confermare se la sostanza è regolamentata presentando una conferma scritta dei dettagli per ogni prodotto chimico al KCMA (Korea Chemicals Management Association) prima della produzione o dell’importazione.

La conferma scritta può essere una Lettera di Conferma (LOC) che fornisce i dettagli delle sostanze chimiche, in particolare è necessario specificare se la sostanza è regolamentata, cioè se è inserita in uno dei seguenti elenchi:
• Sostanze soggette a un regime transitorio per la registrazione (sostanze PEC richieste per la registrazione con KREACH)
• Sostanze non soggette a un regime transitorio (nuove sostanze chimiche richieste per la registrazione in KREACH)
• Sostanze tossiche
• Sostanze soggette ad autorizzazione
• Sostanze soggette a restrizioni
• Sostanze vietate
• Prodotti chimici per la prevenzione degli incidenti

Il Reach Turco prevede la pre-registrazione e poi la registrazione di tutte le sostanze chimiche, sia in quanto tali che se contenute in miscele, prodotte o immesse sul mercato turco per un volume annuo > 1 tonnellata. Per quanto riguarda invece le sostanze chimiche classificate pericolose, queste dovranno essere notificate indipendentemente dalla quantità.
Se superiori alla tonnellata e pericolose le sostanze chimiche saranno quindi soggette sia a registrazione che a notifica

Per quanto riguarda poi le SDS, in accordo al Regolamento SEA (allineato con il CLP europeo), queste devono essere preparate da una persona che abbia conseguito la certificazione come esperto preparatore in SDS in accordo agli standard turchi. In allegato ti invio anche il nostro preventivo per i servizi di stesura e supporto per SDS in conformità con la disposizioni turche.

LAVORO E SICUREZZA

Domande e risposte

Il Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori è un complesso di norme della Repubblica Italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanato con il D.Lgs. 81/2008 e integrato con il decreto correttivo n.106/2009. Il D.Lgs. 81/2008 ha riformato, riunito e armonizzato abrogando le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

Il Datore di Lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda; deve quindi valutare i fattori di rischio, designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) e occuparsi della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. È tenuto poi a garantire un’adeguata formazione a tutti i lavoratori in materia di antincendio, primo soccorso e gestione dell’emergenza.

Sì e deve essere formato entro 2 mesi dall’inizio dell’attività.

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N) , e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N) , e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N) , e successive modificazioni.

FIGURAORE DI FORMAZIONESCADENZAAGGIONAMENTOORE DI AGGIORNAMENTO
Alto rischio: 48 oreAlto rischio: 14 ore
RSPP DATORE DI LAVOROMedio rischio: 32 ore90 giorni dall’apertura dell’attivitàSe nominato entro il 26 Gennaio 2017, entro 5 anni dalla formazione baseMedio rischio: 10 ore
Basso rischio: 16 oreBasso rischio: 6 ore
RLS32 oreA seguito della nomina di RLSOgni annoFino a 50 lavoratori: 4 ore
Oltre 50 lavoratori: 8 ore
DIRIGENTE16 oreEntro 60 giorni dall’assunzione dell’incaricoEntro 5 anni dalla formazione base del Dirigente6 ore
Alto rischio: 16 ore
LAVORATOREMedio rischio: 12 orePrima dell'esposizione ai rischi e comunque entro 60 giorni dall'assunzioneEntro 5 anni dalla formazione generica e specifica6 ore
Basso rischio: 8 ore
PREPOSTO8 orePrima della nomina e comunque entro 60 giorni dall'assunzione dell'incaricoEntro 5 anni dalla formazione base del Preposto6 ore
Alto rischio: 16 oreAlto rischio: 8 ore
ADDETTO ANTINCENDIOMedio rischio: 8 oreAll’atto della nominaEntro 3 anni dal corso baseMedio rischio: 5 ore
Basso rischio: 4 oreBasso rischio: 2 ore
Gruppo A: 16 oreGruppo A 6 ore
ADDETTO PRIMO SOCCORSOGruppo B: 12 oreAll’atto della nominaEntro 3 anni dal corso baseGruppo B 4 ore
Gruppo C: 12 oreGruppo C 4 ore
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI28 oreAll’atto della nominaEntro 4 anni dalla formazione base4 ore
COORDINATORE DELLA SICUREZZA120 oreAll’atto della nominaEntro 5 anni dalla formazione base40 ore