L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.
L’articolo 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 definisce “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso.
Inoltre l’Accordo Stato-Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” della durata di 4 ore, e un modulo di carattere “specifico” della durata variabile (4,8,12 ore).
Il presente corso risponde alla necessità formativa prevista per il modulo di formazione sulla sicurezza per lavoratori di carattere “generale” e “specifica” per i lavoratori di aziende con codice ATECO appartenente alla classe di rischio basso.
Il corso completo ha una durata di 8 ore:
In programmazione:
I° lezione: Lunedì 05 Settembre 2022, dalle 14.30 alle 18.30
II° lezione: Giovedì 08 Settembre 2022, dalle 14.30 alle 18.30
Il corso di aggiornamento ha una durata di 6 ore, ed è rivolto agli addetti già formati con cadenza quinquennale:
In programmazione:
I° lezione: Mercoledì 30 Novembre 2022, dalle 14.00 alle 17.00
II° lezione: Mercoledì 7 Dicembre 2022, dalle 14.00 alle 17.00
Luogo del corso: in aula
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