Notizia del 14/04/2021

ECHA ha proposto alla Commissione Europea di aggiungere 7 sostanze all’elenco delle autorizzazioni:
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Ciclosilossani D4, D5, D6
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Terfenile idrogenato
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DCHP
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Ottaborato di sodio
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TMA
La decisione finale di includere queste sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) nell’elenco delle autorizzazioni sarà presa dalla Commissione Europea insieme agli Stati membri dell’UE e al Parlamento europeo.
Queste decisioni indicheranno anche le date entro le quali le aziende dovranno richiedere a ECHA l’autorizzazione per continuare a utilizzare tali sostanze.
Si ricorda che la procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative valide dal punto di vista tecnico ed economico.
Possono essere identificate come SVHC le sostanze con le seguenti proprietà pericolose:
- sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP;
- sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità al regolamento REACH (allegato XIII);
- sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB.

Il processo di identificazione delle sostanze come SVHC prevede una consultazione pubblica di 45 giorni. Dopo essere stata identificata come SVHC, una sostanza viene inclusa nell’elenco di sostanze candidate.
Si ricorda infine che l’inclusione nell’elenco di sostanze candidate comporta obblighi immediati per i relativi fornitori, quali ad esempio:
- fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS);
- comunicare le istruzioni sulla sicurezza d’uso;
- rispondere alle richieste dei consumatori entro 45 giorni;
- informare l’ECHA se l’articolo che producono contiene una SVHC in una concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso) e se la quantità di tale sostanza è superiore a una tonnellata per produttore/importatore all’anno.
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